Con l'entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016,
n.76, è possibile procedere alla formalizzazione anagrafica delle
convivenze di fatto tra persone maggiorenni unite stabilmente da
legami affettivi di coppia.
I requisiti per far luogo alla registrazione della convivenza di fatto
sono i seguenti:
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Deve trattarsi di
persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e
di reciproca assistenza morale e materiale.
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Le persone devono
essere conviventi e iscritte nel medesimo stato di famiglia
anagrafico, nonché abitualmente dimoranti al momento della
dichiarazione costitutiva della convivenza.
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Le persone non devono
essere vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o
adozione;
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Le persone non devono
essere vincolate tra loro o con soggetti terzi da matrimonio o da
unione civile. Pertanto devono essere entrambe di stato civile
libero.
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La convivenza può
riguardare indifferentemente coppie eterosessuali od omosessuali.
La disciplina di
dettaglio della convivenza di fatto è regolata dai commi 36-65 della
Legge di cui sopra, e può essere approfondita selezionando il seguente
link.
La convivenza di fatto
si costituisce presentando all'Ufficiale d'Anagrafe, apposita
dichiarazione sottoscritta dagli interessati davanti al pubblico
ufficiale ovvero inoltrata via posta elettronica o certificata,
lettera raccomandata allegando fotocopia del documenti di identità di
entrambi gli interessati.
In ogni caso l'atto costituisce formale dichiarazione resa a pubblico
Ufficiale. Pertanto qualora l'Ufficiale d'Anagrafe accerti che siano
state rese dichiarazioni non corrispondenti al vero, il rilascio delle
stesse costituisce illecito penale che il pubblico ufficiale deve
obbligatoriamente segnalare all'autorità di pubblica sicurezza. Ai
sensi dell'art. 483 del Codice Penale la falsa dichiarazione resa a
pubblico ufficiale è punita con la reclusione fino a due anni.
Dopo aver reso
all'Ufficiale d'Anagrafe la dichiarazione di sui sopra, i conviventi
di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla
loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di
convivenza. Il contratto deve essere redatto, a pena di nullità, in
forma scritta con atto pubblico o scrittura autenticata da un notaio o
da un avvocato.
La convivenza di fatto
dichiarata all'Ufficiale d'Anagrafe si scioglie nei seguenti casi:
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cessazione della
coabitazione per cambiamento di dimora abituale di uno dei
conviventi nonché per variazione di residenza di uno di essi;
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accertata
irreperibilità di fatto di uno dei conviventi;
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celebrazione di
matrimonio o unione civile tra loro o con soggetti terzi;
MODULISTICA
oggetto |
link |
pdf |
DICHIARAZIONE COSTITUTIVA DI CONVIVENZA DI FATTO |
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Disciplina completa delle convivenze di fatto tra persone unite da
legami affettivi di coppia |
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