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        CONSUNTIVI DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CANDIDATI ALLA 
        CARICA DI SINDACO E DALLE LISTE
        PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
Ai sensi 
    dell'art. 78, comma 3, della Legge regionale  5 dicembre 2013, n.19, 
    entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati alla 
    carica di sindaco e le liste presentano un documento consuntivo delle spese 
    sostenute per la propaganda elettorale. Il documento č pubblicato all'Albo 
    Pretorio del Comune; nell'Albo viene data altresė notizia dell'eventuale 
    mancata presentazione del documento consuntivo da parte dei candidati